Le aree destinate a campeggi nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale (PRG) di Roma Capitale sono individuate specificamente come “strutture ricettive all’aria aperta”. Tali aree sono disciplinate nell’elaborato 3 delle NTA, denominato “Sistemi e attrezzature”, che individua le zone e le aree del territorio comunale destinate a questa funzione16.
In particolare, l’articolo 81 delle NTA definisce la ricettività all’aria aperta come la possibilità di destinare parte del fondo agricolo alla ricettività del turismo itinerante, includendo campeggi come tipologia di strutture ricettive all’aperto3.
Quindi, le aree per campeggi sono generalmente localizzate in zone agricole o in aree specifiche destinate a strutture turistico-ricettive all’aria aperta, con vincoli e limiti stabiliti dalle norme urbanistiche del PRG e dalle relative NTA136.
Riassumendo:
- Le aree per campeggi sono individuate nell’elaborato 3 “Sistemi e attrezzature” delle NTA del PRG di Roma.
- Sono considerate strutture ricettive all’aria aperta, spesso collocate in zone agricole o aree turistiche specifiche.
- L’art. 81 delle NTA disciplina la possibilità di destinare fondi agricoli a ricettività turistica itinerante, includendo i campeggi.
- La destinazione d’uso e le condizioni di realizzazione sono regolate dalle norme specifiche del PRG e dalle NTA vigenti136.
Per dettagli precisi sulle localizzazioni puntuali delle aree campeggio, è necessario consultare gli elaborati cartografici del PRG e le relative tavole delle NTA.
NTA Art. 81. Ricettività per il turismo itinerante
- Per ricettività all’aria aperta s’intende la possibilità di destinare parte del fondo agricolo alla ricettività del turismo itinerante a completamento e ad integrazione dell’attività agricola. A tal fine, è consentita, in appezzamenti non superiori a 5 Ha alla data di adozione del presente PRG, la realizzazione, ai sensi della LR n. 59/1985 e con esclusione di quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della stessa legge, di aree attrezzate per:
- a)il soggiorno autosufficiente, destinate a mezzi itineranti – quali caravan, camper, autocaravan – non necessitanti di servizi igienici esterni;
- b)
- Fermo restante quanto previsto dalle suddette normative, in quanto integrative o più restrittive, per entrambe le attrezzature, sono stabilite le seguenti prescrizioni:
- a)Superficie territoriale massima 50.000 mq;
- b)Densità massima: 30 equipaggi/Ha, suddivisi in piazzole di superficie minima di 60 mq, capaci di accogliere l’equipaggio standard medio di 4 persone;
- c)Indice di edificabilità ET: 0,008 mq/mq destinati a strutture di servizio connesse e complementari (quali ricezione, uffici, piccolo ristoro, magazzini ecc.); negli agricampeggi, non si computano i servizi igienici, nella misura minima obbligatoria prevista dalle norme vigenti;
- d)i manufatti devono essere realizzati preferibilmente in elementi leggeri non vincolati permanentemente al suolo ovvero su fondazioni superficiali leggere, a basso impatto ambientale. L’altezza massima deve essere pari a m. 3,50;
- e)le aree destinate alle piazzole di sosta, ai parcheggi ed ai servizi di cui alle lett. b), c), ivi compresi gli spazi ed i percorsi di distribuzione ed accesso, non devono superare il 50% della superficie territoriale; la restante parte deve essere destinata a verde naturalistico consono alle caratteristiche del contesto ambientale, colture agricole arboree e boschive, nonché a verde ricreativo per una superficie non superiore al 10% della ST;
- f)il regolamento d’uso delle attrezzature deve obbligatoriamente prevedere la durata massima del soggiorno in 90 giorni consecutivi.
- Gli interventi di cui al comma 1 sono subordinati all’adozione, da parte del Comune, di un “Programma comunale di sviluppo ed indirizzo delle attività turistico-ricreative in Agro romano”, anche nella forma del Programma integrato di cui all’art. 14, che stabilisce le condizioni e la localizzazione delle attrezzature, anche per fasi temporali e settori territoriali, nonché le modalità di applicazione del contributo straordinario di cui all’art. 20. Il programma dovrà tendere, in particolare, alla promozione e integrazione, in ambito rurale, della filiera ambiente-turismocultura. Le singole proposte d’intervento devono definire l’assetto fisico e funzionale, la valutazione e gli interventi di categoria ambientale, ai sensi dell’art. 10, la sistemazione di eventuali beni individuati dalla Carta per la qualità, ai sensi dell’art. 16, gli oneri e le obbligazioni dei soggetti attuatori in ordine alla realizzazione degli interventi e alla gestione dei servizi.
- In assenza del Programma di cui al comma 3, e limitatamente agli appezzamenti di estensione non superiore a 30.000 mq alla data di adozione del presente PRG, gli interventi possono essere attuati con modalità diretta convenzionata: in tal caso, le proposte d’intervento sono presentate tramite PUAT (Piano di utilizzazione ambientale turistica), corredato da convenzione o atto d’obbligo, e con i contenuti e le elaborazioni di cui al comma 3, da valutarsi anche in rapporto all’utilizzazione agricola in atto. Il PUAT è approvato dagli Uffici comunali competenti, anche mediante conferenza di servizi, entro 90 giorni dalla presentazione.
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